L'"Associazione dei consiglieri regionali del Veneto" raggruppa i consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio regionale del Veneto a partire dalla nascita della regione (anno 1970), fino ai giorni nostri.
 
 

Statuto

Statuto modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2011

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita l’ASSOCIAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO, alla quale possono aderire i Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio Regionale e i Consiglieri Regionali in carica. Possono far parte dell’Associazione le famiglie dei Consiglieri ed ex Consiglieri deceduti, in persona di un loro componente, sin che perdura il diritto all’assegno di reversibilità collegato al vitalizio degli ex Consiglieri Regionali.
L’Associazione ha sede in Venezia, presso il Consiglio Regionale.


Articolo 2 - Finalità e scopi

L’Associazione si propone di:
a) mantenere vivi i vincoli che uniscono i Consiglieri Regionali che operano e che hanno operato nell’interesse delle popolazioni venete;
b) promuovere e partecipare al confronto politico, sociale e istituzionale affinché la Regione e le Autonomie locali, in un quadro di operante sussidiarietà e valorizzando la loro storia e patrimonio culturale e solidale, rafforzino il loro ruolo di guida dello sviluppo economico e di tutela della qualità della vita delle comunità del Veneto;
c) attuare le proprie finalità mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e altre iniziative;
d) tutelare lo status, il ruolo e la dignità dei Consiglieri e degli ex Consiglieri Regionali, anche con la valorizzazione delle loro competenze ed esperienze;
e) instaurare rapporti con similari associazioni e con organismi italiani e internazionali;
f) coadiuvare gli ex Consiglieri Regionali e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il Consiglio Regionale, in particolare per gli aspetti attinenti alla tutela previdenziale;
g) informare i soci sulle attività della Regione e dell’Associazione.
L’Associazione partecipa alle attività del Coordinamento Nazionale tra le Associazioni dei Consiglieri e degli ex Consiglieri Regionali.
L’Associazione non ha fini di lucro.


Articolo 3 - Soci

La qualità di socio si acquista di diritto su domanda dell’interessato. I soci cessano di far parte dell’Associazione per dimissioni o per decadenza deliberata a norma dello Statuto.
L’adesione all’Associazione vincola il socio all’osservanza dello Statuto.


Articolo 4 - Norme disciplinari

Il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo se non corrisponde per sei mesi consecutivi la quota associativa di cui all’articolo 5 e non provvede al pagamento neppure al secondo avviso di mora spedito alla scadenza del semestre.
Il Consiglio Direttivo deferisce al Collegio dei Probiviri il socio che abbia violato lo Statuto sociale o una deliberazione degli organi statutari o agisca in contrasto con le finalità dell’Associa-zione o sia incorso in gravi e disonorevoli responsabilità di rilevanza penale. Il Consiglio Direttivo, per motivi di particolare urgenza, può sospendere dalla qualità di socio chi sia deferito al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procede all’esame degli atti e adotta i provvedimenti o di sospensione o di conferma della stessa, se deliberata dal Consiglio Direttivo, o di decadenza o di non luogo a procedere.
Contro i provvedimenti di sospensione, di decadenza o di non luogo a procedere nei confronti del socio adottati dal Collegio dei Probiviri, il socio o il Consiglio Direttivo possono appellarsi all’Assemblea dei soci, con ricorso da presentare all’Ufficio di Presidenza dell’Associazione entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
L’Assemblea dei Soci, nella sua prima riunione, valuta il ricorso e decide in merito.


Articolo 5 - Quote associative

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno, riscossa mediante trattenuta mensile per i Consiglieri regionali in carica sull‘indennità di Consigliere, per i Consiglieri Regionali che hanno fatto parte del Consiglio o Assessori Regionali che hanno fatto parte della Giunta Regionale sull’assegno vitalizio (indennità differita) oppure mediante versamento annuale per coloro che non godono del vitalizio medesimo.
Il versamento della quota associativa non dà diritti diversi da quelli stabiliti dallo Statuto e, in particolare, non crea diritti o quote di partecipazione rivalutabili o per qualunque causa trasmissibili o trasferibili a terzi.


Articolo 6 - Proventi e patrimonio sociale

I proventi sono costituiti dalle quote associative, dai contributi, donazioni ed elargizioni e dai redditi di cespiti patrimoniali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e dai beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in dono.
L’Associazione non può distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o beni facenti parte del suo patrimonio.


Articolo 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Ufficio di Presidenza;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare il rimborso delle spese sostenute dai soci per lo svolgimento di attività relative a una carica sociale o comunque in nome e per conto dell’Associazione.


Articolo 8 - L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente entro il 31 maggio per discutere e approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione e il bilancio consuntivo dell’anno precedente e per formulare indirizzi relativi all’attività futura dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria alle scadenze previste elegge:
a) i componenti del Consiglio Direttivo;
b) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) i componenti del Collegio dei Probiviri.
Una seconda Assemblea ordinaria annuale può essere convocata dal Presidente entro il 31 dicembre allo scopo, tra gli altri, di aggiornare i soci sull’attività dell’Associazione.
L’Assemblea può costituire su materie specifiche uno o più gruppi di lavoro a carattere permanente, designando i componenti nonché il Coordinatore di ogni singolo gruppo; il Coordinatore fa parte a titolo consultivo del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria, inoltre, decide sugli eventuali appelli dei soci e del Consiglio Direttivo avverso le deliberazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo 4.
L’Assemblea ordinaria può applicare direttamente le sanzioni che ritenga di irrogare ai soci nei limiti stabiliti dall’articolo 4.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per sua decisione o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea straordinaria può deliberare sugli stessi argomenti dell’assemblea ordinaria e su ogni altro argomento riguardante la vita e l’attività dell’Associazione; è competente a deliberare, in particolare, eventuali modificazioni dello Statuto sociale e lo scioglimento dell’Associazione.
Delle deliberazioni dell’Assemblea e delle principali attività dell’Associazione è data adeguata informazione ai soci.


Articolo 9 - Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea può svolgersi in prima o, occorrendo, in seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà essere distanziata di almeno un’ora dalla prima.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è spedito per lettera almeno 15 giorni prima della seduta, con indicazione dell’or¬dine del giorno e del momento fissato per la seconda convocazione.
Ogni socio che non può intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio; ogni socio non può rappresentare più di due soci deleganti.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
Le votazioni sono di regola palesi; sono segrete nei casi in cui si tratti di nomine o di questioni riguardanti persone, salvo diversa decisione unanime dell’Assemblea.
Le votazioni per le cariche sociali di cui ai punti a), b) e c) del 3° comma dell’articolo 8, avvengono a scrutinio segreto su lista aperta a tutti i soci, con possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere. Per decisione unanime dell’Assemblea le votazioni possono avvenire a voto palese e su unica lista concordata.


Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito di quattordici componenti eletti dall’Assemblea nonché dai soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione.
Gli eletti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre suoi componenti e si riunisce almeno quattro volte all’anno.
Per la validità delle sue sedute, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di un componente del Consiglio Direttivo, egli è sostituito fino alla data di scadenza dell’intero organo dal primo dei non eletti nell’ul¬tima votazione dell’Assemblea oppure, se la votazione è avvenuta su lista concordata, per cooptazione da parte del Consiglio stesso. Qualora le sostituzioni dovessero eccedere il numero di cinque componenti originariamente eletti, si procede al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.


Articolo 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l’attività dell’Associazione, secondo i fini e le norme statutarie; attua inoltre le decisioni dell’Assemblea e ha le facoltà disciplinari verso i soci attribuitegli dall’articolo 4.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti di cui uno può essere indicato dal Presidente del Consiglio Regionale fra i componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stesso, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente parte dei suoi poteri all’Ufficio di Presidenza.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi componenti deleghe anche permanenti per l’attua-zione delle sue deliberazioni e per assicurare i migliori rapporti con le istituzioni e il territorio.
Il Consiglio Direttivo può nominare un incaricato organizzativo per ogni provincia scelto tra i soci ivi residenti.


Articolo 12 - L’Ufficio di Presidenza

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
In caso di urgenza o in base a delega, l’Ufficio di Presidenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella prima seduta successiva.


Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente è elettto fra i Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio Regionale del Veneto. Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti; ne presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza ed emana le disposizioni per l’attuazione delle loro deliberazioni.
Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente da lui designato.


Articolo 14 - Il Segretario. Il Tesoriere. Esercizio finanziario

Il Segretario sovrintende all’organizzazione dell’ufficio, all’at¬tuazione delle decisioni prese dagli organi dirigenti e al disbrigo delle pratiche correnti.
Il Tesoriere cura l’amministrazione e la tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio consuntivo e le previsioni per ogni esercizio finanziario, corrispondente all’anno solare; provvede agli adempimenti relativi alla riscossione delle quote associative e dei contributi.


Articolo 15 - I Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, che sostituiscono gli effettivi in caso di vacanza, temporanea o definitiva, in ordine di anzianità.
I Revisori dei Conti eleggono, nella loro prima riunione, il Presidente del Collegio; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
I Revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente a ispezioni amministrative e a operazioni di controllo; qualora un Revisore proceda individualmente a dette ispezioni e operazioni, deve informare sollecitamente il Collegio.
Il Collegio dei Revisori controlla in particolare la formazione del bilancio consuntivo e lo controfirma per la presentazione all’Assemblea.
I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; sono tenuti in particolare a esprimere il loro parere quando siano da decidere rilevanti impegni di spesa o cessioni di beni dell’Associazione.
In caso di vacanza definitiva per qualsiasi causa di un Revisore, non rimediabile con la sostituzione di cui al primo comma, l’Assemblea provvede a eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla normale scadenza degli altri organi dell’Associazione.


Articolo 16 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti effettivi e da due supplenti, che sostituiscono gli effettivi in caso di vacanza, temporanea o definitiva, in ordine di anzianità.
I Probiviri eleggono, nella loro prima riunione, il Presidente del Collegio, che fa parte a titolo consultivo del Consiglio Direttivo; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
I Probiviri supplenti, oltre a quanto previsto al primo comma, sono chiamati a sostituire i Probiviri effettivi che non possono aver parte nella decisione per ragioni di parentela o affinità o altro impedimento.
Il Collegio decide a maggioranza di voti le controversie insorte tra soci oppure tra soci e organi sociali, per motivi attinenti al rapporto sociale o dipendenti dallo stesso; in particolare, il Collegio ha le competenze disciplinari verso i soci previste dal precedente articolo 4.
I Probiviri nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna formalità di procedura; tuttavia devono contestare al socio inquisito la mancanza attribuitagli assegnandogli un termine, non inferiore a quindici giorni, per produrre le proprie controdeduzioni.
In caso di vacanza definitiva per qualsiasi causa di un Proboviro, non rimediabile con le sostituzioni di cui al primo comma, l’Assemblea provvede a eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla normale scadenza degli altri organi dell’Associazione.


Articolo 17 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato con deliberazione di un’Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell’articolo 8.
Per la validità di tale Assemblea è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei soci iscritti in proprio o per delega.


Articolo 18 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da un’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti.
Tale Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione, che dovrà avvenire a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

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